Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Approfondimenti
L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:
- sottoscrivere chiedere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 5-bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiedere il visto per familiari al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 3)
- ottenere il ricongiungimento familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 29 e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- ottenere la coesione familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 30, com. 1, let. c)
- chiedere l’ingresso e il soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44)
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16).